Quali sono le differenze tra asilo politico, status di rifugiato e status di protezione sussidiaria?
Il primo, l’asilo politico, è l’istituzione giuridica stabilita dalla Costituzione italiana e dal Diritto Internazionale che tutela le persone perseguitate nei propri paesi di origine. I termini rifugiato politico e status di protezione sussidiaria fanno riferimento alla persona che gode del diritto di asilo e la distinzione tra i due termini è insita nelle cause che danno origine al diritto di asilo.
Lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria sono due diverse forme di protezione internazionale: il primo è riconosciuto a chi effettivamente viene perseguitato nel proprio Paese di origine per i motivi riportati sopra; il secondo è riconosciuto a chi potenzialmente potrebbe venire perseguitato facendo ritorno nel Paese d’origine anche se non ancora perseguitati. E ci mancherebbe, d’impulso scrivo io.
Se sulla carta, come abbiamo letto, il diritto alla protezione è accordato per i motivi menzionati, nella realtà i tempi per l’ottenimento della protezione effettiva, e il suo rilascio, sono rallentati e dilatano in un tempo indefinito i diritti accessori, ancorchè primari, delle persone richiedenti asilo, protezione o rifugio. Tale ritardo è evidente incida negativamente per esempio sull’accesso ai servizi di cura. Alcuni esempi.
Qualche sera fa, all’interessante incontro organizzato a Perugia dal Comitato Artemisia, su Instagram ARTEMISIA.COMITATO, abbiamo richiamato l’attenzione per una signora richiedente asilo, con la famiglia, con il bisogno, tra gli altri, di essere presa in cura dal Centro di Salute Mentale del territorio per pregressi tentativi di suicidio. Alla prima visita la paziente, accompagnata dalle operatrici del SAI e della mediatrice linguistico culturale, è stata visitata e le sarebbe stata prescritta una psicoterapia: purtroppo la non conoscenza della lingua italiana sembra non superabile dalla presenza della MLC, ritenendo tale formazione un setting non appropriato. La mediazione alla prima visita è stata garantita da Famiglia Nuova. Si renderà necessario l’accompagnamento della signora ad altro centro di cura del territorio, sperando sappiano affrontare la criticità linguistica, o si dovrà ricorrere a percorsi alternativi, comunque risicati nel diritto alla salute, messi in campo dal Terzo Settore, come il Comitato Artemisia che si prefigge anche di istituire un fondo per garantire l’accesso a cure non riconosciute dal SSN a donne migranti in povertà economica o come Anlaids Umbria con l’ambulatorio migranti che gestisce da più di 20 anni.
Il progetto L’Integrazione Naturale, qui in Umbria, che presenteremo meglio fra un po’ e che parte con il tirocinio lavorativo proprio oggi nella settimana in cui si celebrerà la Giornata Mondiale del Rifugiato di cui vedi gli eventi in calendario il 20 giugno a Montebuono e il 21 a Gubbio da noi promossi, ha tra altri obiettivi il recupero di quegli elementi di fragilità che non hanno consentito di progredire con successo stabile il progetto di autonomia sociale: sui 6 beneficiari individuati dopo una faticosa ricerca, erano 8, ma per 2 di loro non siamo arrivati in tempo, solo 1 ha ottenuto uno status di asilo, 1 gode di una protezione sussidiaria e 1 ha ottenuto il permesso speciale per motivi di salute, un beneficiario ha una protezione temporanea rilasciata per l’emergenza ucraina, due sono richiedenti protezione. Tranne forse 1 dei 2 richiedenti beneficiari del progetto e ospitati dal nostro SAI tutti vivono con problemi, anche rilevanti di salute. Oltre alle pesanti motivazioni che li hanno portati tutti ad andarsene.
Questo per raccontare che contrariamente a quanto ritenuto, a volte raccontato anche da noi operatori e operatrici dell’accoglienza di cittadini di altri Paesi, anche le donne e gli uomini che migrano o fuggono in cerca di asilo e protezione, possono essere fragili, vulnerabili, ammalati; il ritardo nel riconoscimento del diritto di protezione che meritano, e dell’intervallo di tempo sospeso nella sua attesa, non può gravare su situazioni già insostenibili, in presenza di malattie. Perché un tempo vissuto senza sapere se si riceverà protezione, in quale misura o addirittura se non sarà concessa, è invivibile e perché il riconoscimento giuridico è in alcuni casi buon avvio e parte del consolidamento sociale, e anche per maggior successo di cura e possibilmente di buona e pronta guarigione.
Bruno
Riferimenti normativi
In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”
In relazione alla particolare condizione, può essere riconosciuto al cittadino straniero che ne faccia richiesta lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
La differente tutela attiene ad una serie di parametri oggettivi e soggettivi che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e ai paesi di provenienza.
Nello specifico, il rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e, per le stesse ragioni, non può o non vuole farvi ritorno.
È invece ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.
Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono riconosciute all’esito dell’istruttoria effettuata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
DPR 12 gennaio 2015, n.21-Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale.
Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251